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Scuola di Psicoterapia
La Scuola
Modello Scientifico
Regolamento
Programma Didattico
Struttura del Corso
Comitato Scientifico
Staff Didattico
Immatricolazione
Costi
Domanda di Ammissione
Sedi di Tirocinio
Decreto Ministeriale
Enti Collaboratori
Scuola di Counseling
Formazione Avanzata
Psicologia Giuridica: Genova e Napoli
Psicologia Clinica: Genova
Psicologia Clinica: Napoli
Area Riservata
Didattica
Intranet
Rete Interna
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Regolamento della Scuola
Regolamento Interno della Scuola di Psicoterapia Gestaltica Integrata Articolo 1 Finalità del regolamento Il Centro Gestalt s.n.c. istituisce la Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Gestaltica Integrata la cui finalità è la formazione di psicoterapeuti a orientamento Gestaltico Integrato (l'inizio dei Corsi avverrà al rilascio del Ministero dell'Autorizzazione necessaria). La Scuola è gestita dal Centro Gestalt s.n.c. ed il presente regolamento fornisce le indicazioni sull'organizzazione del Corso di Specializzazione della Scuola di Psicoterapia Gestaltica Integrata; sul suo funzionamento; sui criteri per l'ammissione alla Scuola e la sua prosecuzione; sul sistema di valutazione intermedio, sulle modalità della prova finale per il rilascio del diploma di specializzazione; sulla nomina dei Docenti, dei Didatti e dei Supervisori. Articolo 2 Gli Organi della Scuola Gli Organi della Scuola sono:
Articolo 3 Il Direttore Il Direttore è anche il titolare della Società istituente la Scuola di Specializzazione. Il Direttore:
Articolo 4 Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è formato dal Direttore della Scuola, da due Membro Esperti e da un Docente Universitario nelle discipline indicate all'art. 8, comma 3 del D. M. 11 dicembre 1998, n. 509, che non insegni nella Scuola. Il Docente universitario assume la carica di Presidente del Comitato Scientifico. Articolo 5 Il Consiglio di Direzione Il Consiglio di Direzione è composto dal Direttore che nomina altri due membri scelti tra i più stretti collaboratori della Scuola. Si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Direttore o su indicazione di almeno due membri del Consiglio di Direzione. Il Consiglio di Direzione:
Articolo 6 Il Consiglio dei Docenti e dei Supervisori riunisce i Docenti e Didatti ed i Supervisori che hanno il maggior numero di ore di insegnamento ed ha una funzione consultiva. Il Consiglio dei Docenti, Didatti e Supervisori:
Articolo 7 Docenti, Didatti e Supervisori I Docenti sono nominati tra Docenti Universitari e Professionisti di provata esperienza nella materia a loro assegnata. I Docenti insegnano materie teoriche dell'Area Generale e Specifica. I Didatti sono Docenti Universitari e Professionisti che sono iscritti da almeno 7 anni negli elenchi degli Psicoterapeuti presso gli Albi di competenza. I Didatti insegnano materie teoriche e di approfondimento dell'Area Specifica e si occupano della parte pratica esperienziale.
I Supervisori devono essere iscritti da almeno 7 anni negli elenchi degli Psicoterapeuti presso gli Albi di competenza ed avere una comprovata esperienza nella pratica della Supervisione in Psicoterapia. Articolo 8 Modello adottato dalla Scuola Vedi Modello Scientifico Articolo 9 Requisiti per l'ammissione alla Scuola Alla Scuola di Psicoterapia possono accedere esclusivamente i laureati in Psicologia o in Medicina e Chirurgia iscritti ai rispettivi Albi. Possono comunque presentare domanda di ammissione coloro i quali sostengano l'esame di abilitazione alla professione nella prima sessione utile dall'inizio dei corsi e si iscrivano all'Albo di competenza entro 30 giorni dall'abilitazione. Articolo 10 Immatricolazione 1. Criteri di ammissione alla Scuola Per essere ammessi alla Scuola i candidati dovranno presentare entro il 10 Dicembre:
2. Procedure di valutazione per l'ammissione alla Scuola Il numero dei posti disponibili per ogni annualità è pari a 20 e le domande di ammissione verranno valutate dal Consiglio di Direzione che assegnerà un punteggio per ogni titolo presentato come da tabella sotto riportata. I candidati dovranno sostenere uno o più colloqui a verifica delle proprie attitudini alla pratica clinica e delle motivazioni alla formazione in psicoterapia, oltre alla valutazione dei percorsi terapeutici già effettuati. Tabella di assegnazione dei punteggi
A parità di punteggio varrà la data di presentazione della domanda. La comunicazione dell'ammissione, ovvero dell'esclusione, del candidato alla Scuola sarà comunicata con lettera raccomandata entro il 31 Dicembre. All'avvenuta comunicazione di ammissione alla Scuola, gli allievi dovranno presentare domanda di iscrizione al 1° anno di corso e mettersi in regola con il pagamento della prima rata della retta annuale, prendere visione e sottoscrivere il contratto, del regolamento della Scuola e il documento riguardante la privacy. 3. Iscrizione con riserva Gli allievi che al momento dell'iscrizione al 1° anno di Corso non hanno ancora sostenuto l'Esame di Stato, dovranno dare immediata comunicazione del superamento, ovvero del non superamento, alla prima sessione utile dall'inizio del Corso. Se non avessero superato l'esame di abilitazione la frequenza al Corso verrà immediatamente sospesa e la quota versata fino al momento non sarà restituita ma tenuta come anticipazione sulla eventuale nuova iscrizione al 1° Anno del Corso successivo. Gli allievi che avranno superato l'esame sono tenuti all'iscrizione immediata nel proprio Ordine Professionale di riferimento e produrre alla Scuola il certificato di abilitazione entro 15 giorni dall'inserimento nell'Albo. 4. Libretto formativo Ad ogni allievo sarà consegnato, all'atto dell'immatricolazione, un libretto formativo contenente sezioni specifiche per ogni punto dei contenuti teorico-pratici sviluppati nel quadriennio, divisi per annualità e che attesta:
La compilazione del libretto avverrà a cura del Consiglio dei Docenti per le attività interne alla Scuola, e dai Responsabili della Formazione o del Tirocinio per tutte le altre attività avvenute esternamente alla Scuola. Il libretto formativo è un documento personale dell'allievo che attesta il processo formativo in atto e di cui non esiste copia. La perdita del libretto dovrà essere denunciata alla Scuola che provvederà a consegnarne uno nuovo, richiedendo una quota per la riemissione come da prospetto economico consegnato all'atto dell'iscrizione, e ricompilandolo per la parte che gli attiene; l'allievo dovrà far compilare nuovamente dai referenti formativi la parte di formazione avvenuta esternamente alla Scuola. Articolo 11 Valutazioni intermedie e passaggio dal 1° al 2° biennio 1. Esami annuali: ogni allievo dovrà sostenere un esame scritto sugli insegnamenti relativi all'annualità frequentata ed un colloquio individuale con un Didatta o Supervisore scelto dal Consiglio dei Docenti. Condizione essenziale per l'ammissione agli esami sarà la consegna del libretto formativo compilato in ogni sua parte nel quale risulti
2. Passaggio dal 1° al 2° biennio: oltre all'esame annuale come specificato al punto 1 del presente articolo, l'allievo dovrà sostenere una prova pratica consistente nella valutazione di una seduta videoregistrata del candidato e produrre una relazione scritta sull'esperienza di crescita personale dei primi due anni di Corso. Il Consiglio dei Docenti formulerà per ciascun allievo una valutazione globale espressa in 60/60, dove 36 è il punteggio minimo per il superamento della prova, e proporrà al Consiglio di Direzione l'ammissione, ovvero la non ammissione, dell'allievo all'anno o al biennio successivo. Ove il Consiglio dei Docenti proponesse la non ammissione all'anno successivo, dovrà produrre una relazione sottoscritta dai Docenti e dai Supervisori che hanno seguito l'allievo. La relazione verrà discussa e approvata, o non approvata, in Consiglio di Direzione, quindi comunicata all'allievo. La decisione è inappellabile e l'allievo che volesse ripetere l'annualità è tenuto al pagamento della quota annuale ridotta nella misura del 50%. Articolo 12 Esame finale Per l'ammissione all'esame finale l'allievo dovrà:
L'esame finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto su un argomento clinico scelto dall'allievo ed approvato dal Consiglio dei Docenti di fronte alla Commissione di Esame nominata dal Consiglio di Direzione. L'esito dell'esame finale verrà espresso con votazione per un massimo di 60/60 e l'eventuale menzione di "lode". Gli allievi ammessi all'esame finale che intendessero sostenerlo in sessioni successive a quella prevista per il loro anno, sono tenuti al pagamento di una tassa per ciascuna annualità fuori corso. La tassa è fissata annualmente dal Consiglio di Direzione e visibile nel prospetto delle tasse di frequenza consegnate ad ogni allievo ad inizio anno. Articolo 13 Consegna del diploma La consegna del diploma avviene quando l'allievo:
All'allievo verrà consegnato il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Gestaltica Integrata. Articolo 14 Tirocinio Ogni allievo dovrà svolgere un'attività di Tirocinio per almeno 100 ore annuali come all'art. 8 dell'Ordinanza Ministeriale n. 509/1998 "presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza" Articolo 15 Percorso di psicoterapia individuale o di gruppo Ogni allievo dovrà fare un percorso di psicoterapia individuale o di gruppo a partire dal primo anno di corso per un totale di 320 ore nel quadriennio. La scelta del professionista è di pertinenza dell'allievo che avrà cura di rimanere nell'ambito del modello adottato dalla Scuola. I costi sostenuti dall'allievo per il suddetto percorso sono esclusi dalla retta annuale della Scuola. L'allievo è tenuto alla comunicazione del percorso personale avendo cura di far compilare al Professionista il libretto formativo a sue mani. Articolo 16 Sospensione della partecipazione L'allievo potrà richiedere la sospensione dalle attività didattiche della Scuola facendo una richiesta scritta al Consiglio di Direzione che avrà la facoltà di concederla dopo aver valutato le motivazioni dell'allievo. La sospensione può essere concessa per un massimo di tre annualità e prevede, all'atto della ripresa del corso, il pagamento della differenza fino a copertura dell'annualità sospesa, più una tassa, come da prospetto consegnato annualmente, per ogni anno di sospensione. In caso di maternità l'allievo non dovrà corrispondere la tassa di sospensione per l'anno in corso. Articolo 17 Tassa di immatricolazione La tassa di immatricolazione comprende:
La tassa di immatricolazione dovrà essere versata all'atto della presentazione della domanda il cui importo è indicato nel prospetto pagamenti consegnato con il materiale informativo della Scuola. Articolo 18 Tasse di frequenza La tassa di frequenza annuale comprende:
Quanto non espressamente indicato è da considerarsi a carico dell'allievo. Le tasse annuali possono subire variazioni su indicazione del Consiglio di Direzione che le applicherà a partire da ogni nuova immatricolazione, ma l'eventuale aumento della retta non sarà applicata agli allievi che già frequentano il primo biennio fino alla conclusione del biennio in corso. Ogni tassa annuale sarà ripartita in rate mensili come segue:
Il prospetto dei pagamenti delle tasse annuali con le relative scadenze verrà consegnato ad ogni allievo all'atto dell'immatricolazione. Eventuali ritardi nei pagamenti saranno registrati e, nel caso di mancato pagamento per tre mesi, il Consiglio di Direzione ha facoltà di sospendere l'allievo dalla Scuola. Articolo 19 Tassa di ammissione all'esame finale La tassa di ammissione all'esame finale comprende:
Articolo 20 Ordinamento Quadriennale della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Gestaltica Integrata (vedi programma didattico) |
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